
ART. 1 È costituita l'Associazione “Edizioni Ensemble” con sede in Roma via Basilio Puoti n. 50 CAP 00135;
ART. 2 In generale, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti, anche se non espressamente previsti dallo Statuto, purché utili alla realizzazione dello scopo comune.
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro ed opera per fini ricreativi, culturali e artistici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Essa persegue le seguenti finalità:
- Promuove la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali: spettacoli musicali, teatrali e cinematografici; mostre d’arte; attività sportive; iniziative di aggregazione e socializzazione; incontri, dibattiti, presentazioni e seminari.
- Promuove la costruzione di momenti ed iniziative atti a favorire la partecipazione diretta dei soggetti interessati e l’apprendimento e l’utilizzo collettivo di strumenti e tecnologie.
- Promuove iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita dei problemi culturali, sociali e politici attraverso ricerche, studi, documentazioni, mostre, corsi e seminari.
- Promuove attività didattiche aperte a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage.
- Promuove attività editoriali quali:
- Promuove attività letterarie quali: indire premi, bandi, concorsi; realizzare spazi di critica culturale; svolgere attività editoriale cartacea e digitale; .pubblicazione di bollettini, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; pubblicazione di opere considerate di alto valore culturale.
- Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
- Promuovere il territorio.
- Collabora insieme ad altre associazioni, cooperative, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell’associazione stessa. L’Associazione è retta coi principi della solidarietà e mutualità ai sensi del Codice Civile, delle altri Leggi vigenti in materia.
ART. 3 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. I Soci, accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
ART. 4 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale acquisiti durante la vita del'Associazione non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili conseguiti devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. 5 L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per il successivo esercizio, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei soci entro lo stesso termine per l’approvazione.
ART. 6 L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART.7 La qualità di socio da diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione qualora siano in regola col pagamento della quota sociale;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a frequentare i locali e gli impianti sociali;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello statuto e del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, e potrà essere versata anche in rate mensili, trimestrali, quadrimestrali o semestrali, in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.
ART. 8 I Soci cessano di appartenere all'Associazione:
a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata ed avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione delle dimissioni;
b) per morosità, il Socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 gg. Dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'associazione;
c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; in ogni caso, il Socio ha diritto al contraddittorio.
ART. 9 Gli organi sociali dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.
ART. 10 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri. Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.
ART. 11 La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno.
In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 12 La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 gg. prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato all’indirizzo e-mail comunicato all’atto di richiesta di iscrizione.
Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentanti.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
ART. 13 Spetta all'Assemblea dei soci:
a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Consiglio Direttivo;
d) discutere ed approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo
ART. 14 L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.
ART. 15 Il consiglio direttivo è fatto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.
I componenti del consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione da affiggere in bacheca della sede non meno di otto giorni prima dell'adunanza .
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
ART. 16 Spetta al Consiglio Direttivo di:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto; con possibilità al Socio di un contraddittorio;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante 1' attività sociale;
d) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e) redigere il regolamento dell'Associazione;
f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
g) fissare la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci;
h) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.
ART. 17 Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C.. A tal proposito, considerando come il Presidente, per funzioni, sia il soggetto che primariamente agisce in nome e per conto dell’associazione, è espressamente pattuito che la responsabilità contrattuale per i suoi atti conseguenti a delibere del Consiglio Direttivo, si estende personalmente, solidalmente e illimitatamente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo che abbiano conferito al Presidente l’incarico di realizzare materialmente un determinato atto, contratto e/o negozio giuridico. In tale ottica, il Presidente potrà rifiutarsi di compiere attività per le quali abbia manifestato voto contrario in sede di Consiglio Direttivo.
Per le obbligazioni da fatto illecito, risponde il singolo autore diretto, specie quando il Consiglio Direttivo abbia conferito a tale singolo consigliere specifiche deleghe e competenze.
ART. 18 Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.
ART. 19 Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 20 L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.
ART.21 La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea dei soci.
ART. 22 In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche per gli associati e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.
ART. 23 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.